Richiedere l'Assegno di "Maternità"

Servizio attivo

La domanda di Assegno di Maternità dei comuni, previsto dall’art. 74 D.Lgs. 51/2001 (ex art. 66 della Legge 448/1998) e successive modificazioni e integrazioni, può essere presentata esclusivamente da madri non lavoratrici

Descrizione

La domanda di Assegno di Maternità dei comuni, previsto dall’art. 74 D.Lgs. 51/2001 (ex art. 66 della Legge 448/1998) e successive modificazioni e integrazioni, può essere presentata esclusivamente da madri non lavoratrici, tramite questo modulo, nel rispetto delle condizioni elencate di seguito.

  • La richiesta può essere presentata esclusivamente dalla madre per i figli propri, adottati o in affidamento preadottivo. La richiesta può essere presentata dal padre o dal tutore del minore esclusivamente nei casi in cui la madre sia minorenne, non abbia riconosciuto il figlio o sia deceduta.
  • La richiedente deve possedere la cittadinanza italiana o dell’Unione europea, o un Permesso di Soggiorno di durata di almeno sei mesi rientrante fra le categorie indicate nel modulo allegato (cittadino rifugiato politico, familiare o superstite; cittadino apolide, familiare o superstite; cittadino titolare della protezione sussidiaria; cittadino che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, familiare o superstite; cittadino familiare di cittadino italiano, dell’Unione o di soggiornante di lungo periodo; cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; cittadino lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e familiari; cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i familiari e superstiti, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014).
  • La richiedente deve essere in possesso di un'Attestazione Isee in corso di validità al momento della presentazione della domanda – in presenza di genitori non coniugati o non conviventi l'Attestazione Isee deve essere valida per Prestazioni rivolte ai minorenni.
  • La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del bambino/a o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
  • La richiesta può essere presentata solamente in caso di madri non lavoratrici: il richiedente non deve avere alcuna copertura previdenziale oppure deve averla entro l'importo fissato annualmente per questo stesso beneficio (in tal caso sarà erogato un assegno pari alla differenza). Inoltre il richiedente non deve essere già beneficiario di altro assegno Inps per la maternità ai sensi della L. 488/1999. A tal fine perché la domanda sia valida, occorre obbligatoriamente allegare la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, compilata in tutte le sue parti e firmata manualmente;
  • Perché la richiesta sia valida, occorre obbligatoriamente compilare quanto segue in tutte le sue parti;

I richiedenti con cittadinanza extra UE devono inoltre allegare copia del permesso di soggiorno.

 

Si ricorda che per la presentazione della domanda di contributo "Assegno di Maternità" è in vigore la modalità di invio telematico tramite SPID

COS'E' L'ASSEGNO DI MATERNITA'

L'assegno di maternità è una misura di integrazione del reddito volta ad aiutare le madri che non hanno copertura previdenziale (che non hanno quindi un lavoro o hanno una copertura previdenziale inferiore al valore del presente assegno) per affrontare l'evento nascita.

CHI HA DIRITTO ALL'ASSEGNO
La donna, residente nei comuni facenti parte l'Unione Terra di Mezzo (Cadelbosco di Sopra, Bagnolo in Piano, Castelnovo di Sotto), che non riceve già un trattamento previdenziale di indennità di maternità e con una situazione economica del nucleo familiare non superiore ad una certa cifra, stabilita annualmente.
Possono inoltrare la richiesta le madri italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno illimitato o ancora coloro che rientrano nelle seguenti categorie:

  • Cittadino rifugiato politico, i familiari e superstiti, Art. 27 del D.lgs. n. 251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (art. 28), ma anche artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004;
  • Cittadino apolide, i familiari e superstiti, Artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004;
  • Cittadino titolare della protezione sussidiaria, Art. 27 del D.lgs. n. 251/07, che ha recepito la direttiva 2004/83/CE (art. 28);
  • Cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i familiari e superstiti, Art. 1 Reg. UE 1231/2010;
  • Cittadino familiare del cittadino dell’Unione e del cittadino Italiano, Art.19 e Art. 23 D.lgs. 30/2007, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE (art. 24);- Cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione e soggiornanti di lungo periodo che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, Art.13 legge 97/2013 in attuazione della Direttiva 2003/109/CE; chiarimenti nella Circolare Inps n. 5 del 15/01/2014; Direttiva 98/2011 e Dlgs. 40/2014;
  • Cittadino titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Art. 65 Legge n. 448/1998 modificato dall’art. 13 Legge n. 97/2013 e art. 11 Direttiva 2003/109/CE; art. 74 D.lgs. 151/2001;
  • Cittadini / lavoratori di Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e familiari - Accordi Euromediterranei;
  • Cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i familiari e superstiti, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014.Art. 12 c. 1 lett. e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1 c. 1 lett. b) Dlgs. 40/2014 di attuazione della direttiva.

L'assegno è concesso anche alle donne nella cui famiglia anagrafica viene accolto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento un minore.
Qualora l'interessata sia beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità inferiori a quelli previsti dalla legge potrà fare richiesta per la concessione della quota differenziale. In tal caso la richiedente dovrà allegare alla domanda una dichiarazione dell'Ente erogatore attestante la somma complessiva da esso erogata.

E' OBBLIGATORIO ALLEGARE COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda va inoltrata dalla madre del bambino nel proprio comune di residenza utilizzando l'apposito modulo di richiesta.
La domanda va inoltrata entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino.
Al posto della madre la domanda può essere presentata da:
1) il padre che al momento della nascita del figlio sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso della carta di soggiorno, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o in affidamento esclusivo a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia affidato a terzi
2) l'affidatario preadottivo a condizione che la domanda non sia già stata presentata dalla moglie affidataria e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica (la norma si applica anche in caso di adozione senza pre affido)
3) l'adottante non coniugato in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti a condizione che il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica, sia soggetto alla sua potestà e non sia in affidamento presso terzi.

VAI AL MODULO DI DOMANDA

 

PAGAMENTO DELL'ASSEGNO
L'assegno viene concesso dal Comune ed è corrisposto dall'INPS in un'unica soluzione con decorrenza dalla data del parto.
La donna che presenta la domanda per l'assegno di maternità può presentare anche quella per l'assegno per il nucleo familiare se ha altri due figli minorenni (in totale almeno 3 minori) e il suo nucleo familiare è nelle condizioni economiche stabilite dalla legge.
 
COME SI DOCUMENTA LA SITUAZIONE ECONOMICA
Al momento di presentazione della domanda è necessario disporre di un'attestazione ISE-ISEE in corso di validità del nucleo familiare (necessaria per certificare la situazione economica del nucleo).

CONTROLLI
I Comuni effettueranno controlli sulla composizione del nucleo e sulla situazione economica, anche rivolgendosi al Ministero delle finanze: la Guardia di Finanza potrà verificare il patrimonio mobiliare presso i gestori (banche, posta, ecc…).

SANZIONI
Verificata la falsità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze penali a carico del richiedente, gli assegni non saranno concessi e, se concessi, saranno revocati e si dovranno restituire le somme indebitamente percepite.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere l'Assegno di "Maternità" direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Area Sociale e Socio-Sanitaria

Municipio di Cadelbosco di Sopra, 1, Piazza della Libertà, Cadelbosco di Sopra, Reggio nell'Emilia, Emilia-Romagna, 42023, Italia

Telefono Sportello Sociale: 335-7678626
Email: sportellosociale@unioneterradimezzo.re.it

Pagina aggiornata il 26/10/2024