1. Gli alloggi di ERP sono assegnati ai nuclei aventi diritto in possesso dei requisiti per l’accesso definiti dall’art. 15 della L.R. 24/01 e dalla Delibera della Giunta Regionale n. 894 del 13/06/2016 riassunti nel “Quadro Requisiti” allegato “A” al presente regolamento.
2. I requisiti devono essere posseduti al momento della domanda e devono permanere al momento dell’assegnazione.
3. La composizione del nucleo familiare che può fare domanda (“nucleo avente diritto”) è stabilita dall’art. 24 della L.R. 24/01 e dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, in osservanza della Legge 76/2016 riferita alla regolamentazione delle unioni civili e della disciplina delle convivenze
Per nucleo familiare avente diritto si intende: .
a) nuclei familiari mononucleari;
b) nuclei familiari costituiti dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
c) nuclei familiari fondati sulla stabile convivenza anagrafica more uxorio istituzionalizzata mediante presentazione di dichiarazione di convivenza per vincoli affettivi ai sensi della L. 76/2016;
d) nuclei di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. I minori in affido all’interno dei nuclei familiari aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali. In caso di affido condiviso del minore, lo stesso potrà essere inserito nella domanda del genitore nel cui stato di famiglia anagrafico è inserito.